Art. 1.

      1. È istituito, presso il Ministero degli affari esteri, l'Albo dei radiodiffusori di informazione e cultura italiana all'estero (ARE).
      2. Possono chiedere l'iscrizione all'ARE associazioni, società o singoli individui che siano produttori di programmi di informazione e cultura italiana radiodiffusi all'estero da almeno tre anni.
      3. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono determinate le modalità per la regolamentazione e per l'aggiornamento annuale dell'ARE.